Non tutte le categorie dei lavoratori possono chiedere l’anticipo sul Trattamento di fine Rapporto, vediamo chi può sfruttare questa opportunità
Nel corso della vita affrontiamo periodi in cui siamo costretti a sostenere grosse spese, a volte impreviste e inderogabili, per esempio l’acquisto dell’abitazione o spese per interventi o cure e in alcuni casi, come quelli appena citati, ma a precise condizioni, si può chiedere l’anticipo del TFR.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una parte della retribuzione del lavoratore che viene messa da parte e accumulata fino al termine del rapporto di lavoro. L’INPS lo definisce una “somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente”.
Più comunemente conosciuto come liquidazione
In pratica il lavoratore può richiedere un anticipo su questo “tesoretto” per un ammontare fino al 70% del fondo TFR maturato. La domanda può essere fatta solo una volta e devono essere passati almeno 8 anni di anzianità contributiva come lavoro dipendente. È il Codice Civile, all’articolo 2120, commi 6-11, a stabilire nel dettaglio le condizioni a cui è possibile fare richiesta di anticipo del TFR:
– avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (art. 2120 c.c., c. 6);
– l’anticipo TFR deve essere contenuto nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2120 c.c., c. 6);
– l’anticipo TFR deve essere altresì contenuto nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., c. 7);
– l’anticipo TFR può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c., c. 9).
La contrattazione collettiva può derogare a questa norma e consentire anche condizioni più favorevoli, quindi mai non peggiorative, è necessario quindi verificare sempre cosa prevede il proprio contratto.
La norma prevede comunque che il datore di lavoro deve soddisfare annualmente almeno le richieste provenienti dal 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.
Nel caso in cui il datore di lavoro non paghi il TFR al dipendente cessato il rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, è istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia in caso di mancato versamento del TFR maturato.
Anche l’anticipo del TFR sarà tassato
Il lavoratore è tenuto a giustificare i motivi della richiesta, perché esistono precise motivazioni per poterla presentare: spese sanitarie, per il dipendente, il coniuge e i figli, per l’acquisto della prima casa, per la nascita di un figlio, o per attività formative o congedi parentali. In realtà anche nel caso di ristrutturazione della prima casa, purché siano lavori necessari, come nel caso di lavori per renderla abitabile, naturalmente supportati da idonea documentazione. E infine è prevista anche la possibilità di richiederlo per motivi personali, indicando però l’emergenza economica. In questo caso però il legislatore ne limita la richiesta al massimo del 30% dell’importo maturato e sempre che siano decorsi almeno 8 anni dall’iscrizione al fondo al momento della domanda. Naturalmente anche l’anticipo del TFR è sottoposto a tassazione, che corrisponde all’11% delle imposte previste, infatti è importante valutare questo aspetto per decidere se sia davvero conveniente oppure optare per altre forme di finanziamento.
Per presentare la domanda, il lavoratore o la lavoratrice deve compilare un modulo in cui è necessario indicare i propri dati anagrafici, il tipo di rapporto di lavoro che lo lega all’azienda, la data di inizio rapporto, la motivazione per la quale si fa richiesta con la relativa documentazione di supporto e la precisazione di non avere mai beneficiato di tale trattamento. Il datore di lavoro ha 30 giorni dalla ricezione della richiesta per comunicare al lavoratore se accetta o meno la richiesta di anticipo.