In merito alla questione del Tfr, una quota va data anche all’ex coniuge? Scopriamo insieme cosa dice la legge a riguardo: tutto ciò che serve sapere
Non tutti i matrimoni hanno un lieto fine. Anzi, specialmente negli ultimi anni, le domande per il divorzio sono in netto aumento. Sicuramente una sconfitta da entrambe le parti. In merito a questo, però, si verificano i primi grattacapi tra coniugi. In primis spunta l’assegno divorzile. Ovvero il diritto a ricevere una quota del Tfr all’ex coniuge. Lo dice la legge (898/1970) che riconosce anche all’ex coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del Tfr. Anche solamente in alcune condizioni.
Soprattutto se il soggetto in questione non si è risposato/a. Il diritto del beneficiario è sottoposto alle medesime condizioni dell’assegno divorzile. Come fare per determinare l’assegno divorzile? In merito a questo bisogna tenere presenti alcuni fattori: condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e la loro eventuale disparità, possibilità del coniuge più debole economicamente di provvedere alla propria sussistenza, contributo dato alla vita familiare e coniugale (non è detto che debba essere di tipo economico).
L’ultima parola, in questi casi, spetta solamente al giudice. Con la sentenza di divorzio può determinare il diritto a ricevere l’assegno divorzile. La legge sul divorzio chiarisce che vi è collegamento fra questi diritti solamente in un caso: ovvero se la natura dell’assegno è di tipo periodico. Il pagamento dell’assegno divorzile una tantum soddisfa definitivamente le esigenze dell’assegno stesso, impedendo al beneficiario di chiedere altro in un momento successivo.
Nel caso in cui l’ex coniuge dovesse possedere i requisiti riportati in precedenza ha diritto ad una quota del 40% del Tfr. Una misura che deve essere calcolata in relazione agli anni lavorativi con la vita coniugale. L’ex coniuge può richiedere una parte del Tfr limitatamente a quanto l’ex ha maturato durante il rapporto patrimoniale. Senza dimenticare, inoltre, un altro tipo di fattore: ovvero la data di liquidazione. Un diritto che si basa sulla sentenza di divorzio. Nel caso in cui la liquidazione dovesse avvenire prima di questo momento, l’ex coniuge non avrebbe diritto ad alcuna quota.
Non è finita qui visto che tra i requisiti si può aggiungere anche un altro fattore: ovvero la posteriorità del Tfr rispetto alla sentenza di divorzio. In questo caso l’ex coniuge ha diritto anche a una parte delle eventuali anticipazioni del Tfr richieste dal lavoratore dopo la sentenza di divorzio. L’attribuzione della quota del Tfr non è un processo automatico. Nel caso in cui il ricorso sia valido, il richiedente deve essere contestualmente beneficiario dell’assegno. La decadenza dell’assegno divorzile comporta l’esclusione dal Tfr.
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