In che modo può essere richiesto il riscatto dei contributi per tutti i lavoratori che hanno prestato servizio all’estero.
Cosi come succede per il lavoro che si fa in Italia, anche chi si trova a lavorare all’estero può provare a riscattare i contributi che ha generato nel corso degli anni, ma in che modo? Tanto per cominciare è richiesta la prova del rapporto di lavoro e il pagamento di un onere di riscatto.
Ad occuparsi di tutto quanto è come sempre il servizio Inps che è rivolto a tutti i lavoratori con cittadinanza italiana al momento della presentazione della domanda, i familiari superstiti di lavoratori deceduti dopo il 30 aprile 1969 ed i loro intermediari.
Questo servizio, cosi come si legge sul Giornale.it: “Fornisce l’opportunità di riscattare i periodi di lavoro subordinato svolti all’estero. Non possono esercitare la facoltà di riscatto i datori di lavoro, anche se si tratta di imprese o amministrazioni con sede in Italia”.
Lavoro all’estero: ecco come richiedere il riscatto dei contributi
Tanto per cominciare, per potere fare il tutto è il caso, come detto prima, di recarsi all’Inps, ma come funziona il servizio? Allora i periodi di lavoro all’estero sono riscattabili in die categorie di Paesi.
Primo negli Stati che non hanno stipulato con l’Italia particolari convenzioni in materia di assicurazioni sociali e poi nei Paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali: “Il tutto riguarda i periodi dove la convenzione non si estende e che quindi non siano valutabili in regime convenzionale per il perfezionamento del diritto a pensione”.
Per potere riscattare questi periodi è necessario pagare un onere di riscatto, i contributi infatti possono anche essere accreditati solo inseguito a questo pagamento, e inoltre servono anche per il diritto, la misura e il calcolo di tutte le pensioni.
Capito questo, adesso passiamo ad un argomento ancora più importate che riguarda i requisiti, tanto per cominciare chi è interessato a portare avanti il tutto deve dare all’Inps tutta la documentazione con allegato: il certificato di cittadinanza italiana e la documentazione per provare l’esistenza del rapporto di lavoro. Ovviamente la documentazione deve essere stata redatta nel periodo in cui si è svolto il lavoro e non dopo: “Non è valida la documentazione compilata al momento della domanda di costituzione di riscatto, tranne il caso in cui sia stata redatta solo per lo specifico scopo di chiedere il riscatto”.
Infine, la richiesta di riscatto per chi ha lavorato all’estero non ha nessun limite di tempo e infatti può anche essere fatta dopo che è andato in porto la concessione di un trattamento pensionistico: l’unico termine di cui tenere conto è quello per la definizione del provvedimento ammonta a 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi INPS.