Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito interessanti chiarimenti in merito all’esenzione IMU per gli immobili sfitti
A seguito dell’istanza di un Ente finalizzata ad avere specifiche in merito al trattamento tributario previsto per i cosiddetti “alloggi sociali”, il MEF, con una nuova Risoluzione, la n. 2 del 20 marzo, sull’applicabilità dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati al social housing e del no-profit, chiarisce l’ ammissibilità dell’esenzione per gli immobili già assegnati in locazione e per quelli temporaneamente sfitti e in attesa di essere locati.
L’Imposta municipale unica o IMU è dovuta dal contribuente italiano in qualità di proprietario di un immobile, edificio, capannone, appartamento o locale che sia e va versata per la seconda casa, qualunque sia il suo utilizzo, anche se in affitto, vuota o concessa in maniera gratuita. L’IMU prima casa invece viene versata unicamente dal proprietario di immobili residente in abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9, ovvero case signorili, ville e castelli.
Quando è considerato alloggio sociale
Per prima cosa si è definito “alloggio sociale” l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.… Inoltre viene chiarito che sulla base delle norme di riferimento, si ritiene di poter affermare che: «la condizione cui la norma subordina l’esclusione dall’IMU per gli alloggi sociali (“adibiti ad abitazione principale”) debba intendersi nel senso che […] deve “adibire” le unità abitative ad abitazione principale del possessore (…) e in più la “destinazione” degli alloggi sociali ad abitazione principale del locatario può essere imposta dalla normativa regionale o può risultare da delibere o altri atti formali societari e/o dai contratti di locazione».
Quindi si precisano i due requisiti principali, entrambi obbligatori, perché gli “alloggi sociali” possano godere dell’esenzione IMU:
- L’unità deve possedere le caratteristiche per essere considerata un alloggio sociale
- L’alloggio sociale deve essere adibito ad abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario
Il caso degli alloggi sfitti
Il requisito dell’abitazione principale è stato integrato con la Manovra 2020, proprio al fine di “restringere” il campo degli alloggi sociali che possono godere da esenzione IMU ai soli alloggi destinati a prima casa, escludendo, così, tutti gli alloggi sfitti. In particolare, nel caso in cui gli alloggi risultino solo “temporaneamente sfitti” possono godere dell’esenzione per il tempo e le attività necessari alla loro assegnazione, con particolare riguardo per le situazioni nelle quali l’alloggio rimane temporaneamente sfitto per il periodo di tempo che passa tra l’abbandono di un assegnatario e la riassegnazione dell’unità a un nuovo soggetto. Chiarisce il MEF che l’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare, ma indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi.